ODG consiglio comunale

da personalizzare e proporre ai capigruppo

Una proposta di Ordine del Giorno per difendere insieme la lotta all’antisemitismo e la libertà di critica


INTRO

La proposta di Ordine del Giorno che presentiamo nasce da una preoccupazione precisa: che una normativa necessaria e condivisibile nel suo obiettivo dichiarato — contrastare l’antisemitismo — possa produrre, se formulata in modo ambiguo, effetti negativi sulla libertà di espressione, sulla libertà accademica, sul diritto di informazione e sulle iniziative pacifiche di solidarietà con il popolo palestinese.

L’antisemitismo è una forma grave e specifica di odio razziale, religioso e culturale contro le persone ebree in quanto tali. Va combattuto con fermezza, senza ambiguità e senza sottovalutazioni. Proprio per questo, però, gli strumenti giuridici adottati per contrastarlo devono essere chiari, proporzionati e rispettosi della Costituzione, evitando ogni confusione tra odio antiebraico e critica politica alle scelte di uno Stato, di un governo o di un’ideologia.

1. Il contesto politico e giuridico

Il testo nasce in relazione all’A.C. 2830, già S.1004, approvato dal Senato il 4 marzo 2026 e trasmesso alla Camera dei Deputati, recante “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo”.

Il disegno di legge richiama la definizione operativa di antisemitismo elaborata dall’International Holocaust Remembrance Alliance — IHRA — includendo anche i relativi indicatori. È proprio questo passaggio a sollevare le maggiori preoccupazioni: una definizione nata come strumento operativo e di monitoraggio rischia, se inserita in una legge nazionale con possibili conseguenze amministrative, disciplinari o giuridiche, di generare interpretazioni estensive e restrittive del dibattito pubblico.

Amnesty International Italia e diversi giuristi hanno evidenziato il rischio che l’adozione legislativa della definizione IHRA possa entrare in tensione con principi costituzionali fondamentali, tra cui la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di insegnamento e di ricerca, il principio di uguaglianza e il principio di legalità e determinatezza delle norme.

2. Il punto centrale: distinguere antisemitismo e critica politica

La proposta di ODG non nega in alcun modo la necessità di contrastare l’antisemitismo. Al contrario, afferma che questa lotta deve essere condotta con rigore, proprio per non indebolirne il significato.

Il punto centrale è un altro: la critica alle politiche dello Stato di Israele, la denuncia di violazioni del diritto internazionale, il sostegno ai diritti del popolo palestinese, il dibattito su occupazione, colonialismo, apartheid, autodeterminazione, sionismo e antisionismo non possono essere considerati antisemitismo in quanto tali.

Lo diventano soltanto quando si trasformano in odio, discriminazione, minaccia o incitamento alla violenza contro le persone ebree in quanto ebree.

Questa distinzione è essenziale. Senza questa distinzione, il rischio è che la tutela doverosa delle comunità ebraiche venga strumentalizzata per limitare il dissenso politico, colpire campagne per i diritti umani, condizionare la ricerca accademica e rendere sospetta ogni forma di solidarietà con la Palestina.

3. Scuola, università, cultura e società civile

Uno degli aspetti più delicati riguarda gli effetti che una normativa formulata in modo troppo ampio potrebbe produrre negli spazi educativi, culturali e associativi.

Scuole, università, biblioteche, centri culturali, associazioni, sindacati, movimenti, ONG e reti della società civile devono poter promuovere incontri, convegni, assemblee, ricerche, campagne informative e iniziative pubbliche su Israele/Palestina senza timore di censure, pressioni o segnalazioni improprie.

La libertà accademica e la libertà di insegnamento non sono privilegi corporativi: sono garanzie democratiche. Servono a permettere che anche i temi controversi, dolorosi e politicamente sensibili possano essere discussi in modo critico, documentato e plurale.

Una democrazia matura non combatte l’odio riducendo gli spazi di discussione. Lo combatte aumentando conoscenza, consapevolezza storica, responsabilità pubblica e capacità critica.

4. Il ruolo del Consiglio comunale

L’Ordine del Giorno chiede al Consiglio comunale di assumere una posizione chiara e istituzionale.

Non si tratta di sostituirsi al Parlamento, ma di esercitare una funzione democratica propria degli enti locali: esprimere preoccupazione, chiedere garanzie, difendere i diritti fondamentali della cittadinanza e promuovere spazi pubblici di confronto.

In particolare, la proposta impegna Sindaco e Giunta a trasmettere al Governo, alla Camera, al Senato e ai gruppi parlamentari la richiesta che ogni normativa contro l’antisemitismo sia pienamente conforme alla Costituzione, alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Chiede inoltre che la definizione IHRA e i relativi indicatori non siano utilizzati come base per limitare o sanzionare la critica politica, l’attività giornalistica, la ricerca accademica, le iniziative culturali, le manifestazioni pacifiche e le campagne di solidarietà internazionale.

5. Gaza, diritti umani e diritto di informare

La situazione a Gaza e nei territori palestinesi occupati rende ancora più urgente questa distinzione.

In questi mesi, organismi internazionali, organizzazioni umanitarie, operatori sanitari, giornalisti e reti della società civile hanno documentato attacchi contro civili, strutture sanitarie, scuole, università, giornalisti, personale medico e operatori umanitari. Parlare di questi fatti, denunciarli, divulgarne le testimonianze, chiedere responsabilità politiche e giuridiche non è antisemitismo: è esercizio del diritto di informazione, della libertà di espressione e della difesa dei diritti umani.

La solidarietà con le vittime, la richiesta di cessate il fuoco, la denuncia delle violazioni del diritto internazionale e il sostegno al popolo palestinese non possono essere assimilati a odio antiebraico.

Confondere questi piani non protegge le comunità ebraiche: indebolisce il dibattito democratico e rischia di svuotare di significato la stessa lotta contro l’antisemitismo.

6. Una battaglia democratica, non identitaria

Questa proposta non intende creare contrapposizioni tra memorie, popoli o comunità.

Al contrario, afferma un principio universale: nessuna persona deve essere colpita, discriminata o minacciata per la propria origine, religione, cultura o appartenenza reale o presunta. Per questo vanno contrastati l’antisemitismo, l’islamofobia, l’antiarabismo, il razzismo, la xenofobia, il negazionismo, il suprematismo e ogni forma di odio etnico o religioso.

Ma proprio perché la lotta contro l’odio è una questione seria, essa non può essere usata per restringere il campo del dissenso politico.

La Costituzione italiana nasce anche dalla memoria delle leggi razziali, della persecuzione antiebraica e della repressione del pensiero critico. Difendere oggi la libertà di espressione, la libertà accademica, il diritto di riunione, di associazione e di informazione significa restare fedeli a quella memoria.

7. Perché sostenere questo Ordine del Giorno

Sostenere questo ODG significa chiedere una cosa semplice e necessaria: che il contrasto all’antisemitismo sia reale, efficace e rigoroso, ma non diventi mai uno strumento per impedire la critica alle politiche dello Stato di Israele o per criminalizzare la solidarietà con il popolo palestinese.

Significa difendere insieme due principi che non sono in contraddizione:

– la sicurezza e la dignità delle comunità ebraiche;

– la libertà di denunciare le violazioni dei diritti umani e di sostenere la giustizia per il popolo palestinese.

In una democrazia, questi due principi devono camminare insieme.

Per questo chiediamo al Consiglio comunale di discutere e approvare la proposta di Ordine del Giorno, assumendo una posizione chiara a difesa della Costituzione, del pluralismo, della libertà di critica e dei diritti umani. 

ECCO IL TESTO DA PROPORRE

ORDINE DEL GIORNO

Preoccupazioni in merito all’A.C. 2830, già S.1004, recante “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo”, e tutela della libertà di espressione, di associazione, di riunione, di informazione e della libertà accademica.

PREMESSO CHE

il Senato della Repubblica, in data 4 marzo 2026, ha approvato in prima lettura il disegno di legge S.1004, recante “Disposizioni per il contrasto all’antisemitismo e per l’adozione della definizione operativa di antisemitismo”, successivamente trasmesso alla Camera dei Deputati come A.C. 2830;

l’articolo 1 del testo approvato dal Senato stabilisce che la Repubblica italiana ripudia ogni forma di antisemitismo e favorisce azioni volte a contrastarne qualunque espressione, “ferme restando la libertà di critica politica e di espressione del pensiero e la libertà di riunione e di associazione, nel rispetto dei princìpi costituzionali”;

il medesimo articolo adotta, ai fini delle attività e delle disposizioni previste dalla legge, la definizione operativa di antisemitismo formulata dall’International Holocaust Remembrance Alliance — IHRA — il 26 maggio 2016, “ivi inclusi i relativi indicatori, necessari ai fini dell’applicazione della legge medesima”;

la definizione IHRA, nella sua formulazione originaria, precisa che la critica a Israele analoga a quella rivolta a qualsiasi altro Stato non può essere considerata antisemitismo; tuttavia, l’inclusione degli indicatori contemporanei all’interno di un testo legislativo può generare, in assenza di adeguate garanzie interpretative, incertezza applicativa e possibili effetti di compressione del diritto di critica politica;

Amnesty International Italia ha espresso preoccupazione per l’adozione legislativa della definizione IHRA, evidenziando il rischio di contrasto con principi costituzionali quali la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà accademica e di insegnamento, il principio di uguaglianza e il principio di legalità e determinatezza;

la Corte europea dei diritti dell’uomo ha costantemente riconosciuto che la libertà di espressione tutela non soltanto le idee accolte favorevolmente o considerate innocue, ma anche quelle che possono urtare, offendere o disturbare, poiché tale tutela è essenziale al pluralismo democratico;

CONSIDERATO CHE

l’antisemitismo è una forma specifica e gravissima di odio razziale, religioso e culturale contro le persone ebree in quanto tali, e deve essere contrastato con fermezza dalle istituzioni democratiche, anche attraverso attività educative, culturali, preventive e repressive nei confronti di condotte discriminatorie, minacciose o violente;

la lotta all’antisemitismo risulta tanto più efficace quanto più è fondata su criteri chiari, tassativi e coerenti con la Costituzione, evitando formulazioni che possano trasformare strumenti di contrasto all’odio in strumenti di limitazione del dissenso politico;

la critica alle politiche di uno Stato, compreso lo Stato di Israele, la denuncia di violazioni del diritto internazionale, il sostegno ai diritti del popolo palestinese, il dibattito su occupazione, apartheid, colonialismo, autodeterminazione, diritto umanitario e responsabilità degli Stati rientrano nel campo della libertà di manifestazione del pensiero, salvo che si traducano in incitamento all’odio, alla discriminazione o alla violenza contro le persone ebree in quanto tali;

la libertà di insegnamento, di ricerca e di discussione accademica, tutelata dall’articolo 33 della Costituzione, comprende il diritto di affrontare temi storici, politici e giuridici controversi senza imposizioni dottrinali e senza timore di sanzioni per il solo contenuto critico delle posizioni espresse;

il rischio non riguarda il contrasto all’antisemitismo in sé, pienamente condivisibile e necessario, ma l’eventuale attribuzione di effetti giuridici, disciplinari o amministrativi a definizioni o indicatori formulati come strumenti operativi e non come norme penali o para-penali;

scuole, università, biblioteche, spazi pubblici, associazioni, sindacati, organizzazioni umanitarie, movimenti per i diritti umani e cittadini devono poter promuovere incontri, ricerche, convegni, manifestazioni e campagne di informazione su Israele/Palestina senza subire indebite forme di censura, stigmatizzazione o autocensura;

la tutela delle comunità ebraiche, della loro sicurezza, della loro memoria e della loro piena cittadinanza democratica non deve essere posta in contrapposizione con la tutela dei diritti del popolo palestinese, né con il contrasto all’islamofobia, all’antiarabismo, al razzismo e a ogni forma di discriminazione;

RICORDATO CHE

la Costituzione italiana nasce anche dalla memoria delle leggi razziali, della persecuzione antiebraica e dei regimi che hanno represso il pensiero critico, la libertà di stampa, la libertà di insegnamento e il pluralismo politico;

gli articoli 3, 17, 18, 21 e 33 della Costituzione tutelano rispettivamente l’uguaglianza, la libertà di riunione, la libertà di associazione, la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà dell’arte, della scienza e dell’insegnamento;

gli articoli 10 e 11 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e gli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea tutelano la libertà di espressione, di informazione, di riunione e di associazione, ammettendo restrizioni soltanto quando siano previste dalla legge, necessarie, proporzionate e conformi a finalità legittime;

ogni misura di contrasto all’odio deve essere formulata in modo da colpire condotte discriminatorie, minacciose o violente, non opinioni politiche, ricerche accademiche, attività giornalistiche o iniziative pacifiche di solidarietà internazionale;

RITENUTO CHE

sia necessario che il Parlamento, nel prosieguo dell’iter legislativo dell’A.C. 2830, assicuri che la definizione IHRA e i relativi indicatori non assumano effetti giuridici tali da comprimere il diritto di critica politica, la libertà di informazione, la libertà accademica, la libertà di riunione e la libertà di associazione;

sia opportuno introdurre nel testo legislativo clausole esplicite di salvaguardia, stabilendo che non costituiscono antisemitismo, in quanto tali, la critica anche radicale alle politiche dello Stato di Israele, il sostegno ai diritti del popolo palestinese, la denuncia di violazioni del diritto internazionale, l’adesione a campagne nonviolente di pressione politica e il dibattito accademico su sionismo, antisionismo, colonialismo, apartheid, occupazione e autodeterminazione;

sia altresì opportuno che ogni strategia pubblica contro l’antisemitismo sia inserita in un quadro generale di contrasto a tutte le forme di razzismo, odio e discriminazione, comprese islamofobia, antiarabismo, xenofobia, negazionismo, suprematismo, odio religioso e odio etnico;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI
________
(  nome città  ) ________

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

a trasmettere il presente Ordine del Giorno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla Presidenza della Camera dei Deputati, alla Presidenza del Senato della Repubblica e ai gruppi parlamentari, segnalando le preoccupazioni del Comune in merito all’A.C. 2830, già S.1004, e chiedendo che ogni normativa di contrasto all’antisemitismo sia pienamente conforme alla Costituzione, alla CEDU e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

a chiedere al Parlamento che la definizione IHRA e i relativi indicatori non siano utilizzati come base per limitare, sanzionare o stigmatizzare la critica politica, la ricerca accademica, l’attività giornalistica, le iniziative culturali, le manifestazioni pacifiche e le campagne di solidarietà internazionale relative a Israele/Palestina;

a chiedere che nel testo legislativo siano introdotte clausole chiare di salvaguardia, tali da escludere espressamente che possano essere considerate antisemite, in quanto tali, la critica alle politiche del governo israeliano, la denuncia di violazioni del diritto internazionale, il sostegno ai diritti del popolo palestinese e il dibattito storico, politico e giuridico su sionismo, antisionismo, colonialismo, apartheid, occupazione e autodeterminazione, salvo i casi di incitamento all’odio, alla discriminazione o alla violenza contro le persone ebree in quanto tali;

a garantire, nell’ambito delle competenze comunali, che nel territorio non vengano ostacolate manifestazioni, assemblee, convegni, seminari, iniziative culturali, campagne informative o attività associative che esprimano solidarietà al popolo palestinese, denuncino violazioni dei diritti umani o critichino le politiche dello Stato di Israele, purché svolte nel rispetto della Costituzione e senza incitamento all’odio o alla violenza;

a promuovere iniziative pubbliche di approfondimento sulla libertà di espressione, sulla libertà accademica, sul contrasto all’antisemitismo, all’islamofobia, all’antiarabismo e a ogni forma di razzismo, coinvolgendo storici, giuristi, docenti, operatori umanitari, associazioni per i diritti umani e rappresentanti delle comunità interessate;

a sostenere, nel dialogo con scuole, università, biblioteche, centri culturali e associazioni presenti sul territorio, il principio secondo cui l’educazione contro l’antisemitismo deve rafforzare il pensiero critico, la conoscenza storica e il pluralismo, senza trasformarsi in controllo ideologico o in limitazione preventiva del dibattito su temi di interesse pubblico;

a riconoscere che la divulgazione di rapporti, testimonianze e documentazioni prodotti da organismi internazionali, organizzazioni umanitarie, operatori sanitari, giornalisti e reti della società civile sulla situazione a Gaza, in Cisgiordania e nei territori palestinesi occupati costituisce esercizio della libertà di informazione, della libertà di espressione e del diritto di critica, e non può essere assimilata ad antisemitismo in assenza di contenuti discriminatori o istigatori contro le persone ebree in quanto tali;

a dare visibilità, nei limiti delle competenze e degli strumenti istituzionali dell’ente, a iniziative culturali e umanitarie finalizzate alla tutela dei civili, del personale sanitario, dei giornalisti, degli operatori umanitari e delle vittime dei conflitti, riaffermando che la difesa dei diritti umani è parte integrante della vita democratica;

a richiamarsi, in ogni interlocuzione istituzionale, ai principi sanciti dagli articoli 3, 17, 18, 21 e 33 della Costituzione, dagli articoli 10 e 11 della CEDU e dagli articoli 11 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, chiedendo che ogni misura di contrasto all’antisemitismo sia formulata in modo chiaro, proporzionato, non discriminatorio e rispettoso del principio di legalità;

a ribadire pubblicamente che il contrasto all’antisemitismo, alla negazione o banalizzazione della Shoah, all’odio antiebraico e a ogni forma di razzismo è dovere irrinunciabile delle istituzioni democratiche, e che proprio per questo deve essere condotto senza confondere l’odio verso le persone ebree con la critica politica rivolta a Stati, governi, ideologie o sistemi giuridici.

Proponente e primo firmatario: ____________________
Altre firme: ____________________

La frase che costituisce il “cuore politico” dell’ODG

“Il Consiglio comunale ribadisce che l’antisemitismo va combattuto con fermezza, ma che nessuna definizione amministrativa o operativa può essere utilizzata per comprimere la libertà di critica politica, la libertà accademica, il diritto di informazione e le iniziative pacifiche di solidarietà con il popolo palestinese.”

 

Questa formulazione è difficilmente attaccabile perché non nega il problema dell’antisemitismo, non banalizza la sicurezza delle comunità ebraiche, ma impedisce la sovrapposizione tra tutela contro l’odio e censura del dissenso. 

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Fonti e riferimenti 

DDL contrasto all’antisemitismo,
contestazione della definizione IHRA e tutela delle libertà costituzionali

Nota d’uso: questo documento raccoglie i riferimenti principali da allegare o tenere come dossier interno a supporto dell’Ordine del Giorno. Per la versione da depositare in Consiglio comunale è preferibile citare nel corpo dell’atto solo le fonti istituzionali e le organizzazioni più autorevoli, mantenendo le altre come documentazione di supporto.

1. Iter parlamentare e testi ufficiali

Camera dei Deputati – A.C. 2830,
testo trasmesso dal Senato

https://documenti.camera.it/apps/co
mmonServices/getDocumento.ashx
?codice=leg.19.pdl.camera.2830.19
PDL0185570&idlegislatura=19&sezi
one=lavori&tipoDoc=testo_pdl_pdf

Fonte primaria per titolo, testo vigente,
articoli e clausole di salvaguardia.

Senato della Repubblica –
DDL S.1004, scheda e testo

https://www.senato.it/show-
doc?id=1408549&idoggetto=0&leg=
19&part=ddlpres_ddlpres1-
articolato_articolato1&tipodoc=DDL
PRES

Utile per ricostruire l’origine del disegno
di legge e la formulazione iniziale.

Senato della Repubblica – Seduta
pubblica n. 395 del 4 marzo 2026

https://www.senato.it/lavori/assembl
ea/comunicato-di-seduta?num=395

Fonte riguardante l’approvazione in prima
lettura del DDL S.1004.

Senato – Resoconto stenografico della
seduta del 4 marzo 2026

https://www.senato.it/show-
doc?id=1496638&idoggetto=0&leg=
19&part=doc_dc-allegatoa_aa-
ddltit_ddlntpdc1004-
oggetto_a1ntpdc&tipodoc=Resaula

Utile per citare il dibattito parlamentare
e gli ordini del giorno collegati.

Senato –
Fascicolo iter legislativo S.1627

https://www.senato.it/leg/19/BGT/Sc
hede/FascicoloSchedeDDL/59493

Riferimento al DDL richiamato nella
bozza iniziale; da usare con cautela se
superato dal testo unificato.

2. Definizione IHRA e definizioni alternative

IHRA – Working Definition of

Antisemitism

https://holocaustremembrance.com/
resources/working-definition-
antisemitism

Fonte ufficiale IHRA.
Contiene anche la clausola secondo cui la critica a Israele analoga a quella rivolta ad altri Stati non è antisemitismo.

Jerusalem Declaration on Antisemitism
– testo ufficiale

https://jerusalemdeclaration.org/

Definizione alternativa a IHRA:
dimostra che il dibattito giuridico e
accademico non è univoco.

Jerusalem Declaration on Antisemitism
formato PDF

https://jerusalemdeclaration.org/wp-
content/uploads/JDA-English.pdf

Versione scaricabile della JDA.

BDS Italia – Analisi critica della
definizione IHRA e alternative

https://bdsitalia.org/images/stories/p
dfs/definizione-IHRA-ott-2021.pdf

Fonte di parte, utile come dossier di
supporto, non come pilastro istituzionale
dell’ODG.

Mosaico – Antisemitismo e
antisionismo: confronto IHRA/JDA

https://www.mosaico-
cem.it/attualita-e-news/mondo/antisemitismo-e-
antisionismo-un-confronto-tra-le-
definizioni-ihra-e-jda/

Fonte utile per ricostruire il confronto
pubblico tra definizioni.

DDL contrasto all’antisemitismo / IHRA – aggiornato al 6 luglio 2026

3. Amnesty International Italia
Fonte URL Uso consigliato nell’ODG
Amnesty Italia – I ddl antisemitismo
sono in contrasto con Costituzione e
CEDU

https://www.amnesty.it/i-ddl-
antisemitismo-sono-in-contrasto-
con-costituzione-e-cedu/

Fonte centrale per le criticità
costituzionali e CEDU.

Amnesty Italia – Ddl antisemitismo: il
testo proposto al Senato

https://www.amnesty.it/ddl-
antisemitismo-il-testo-proposto-al-
senato/

Utile per ricostruire il passaggio in
Commissione e la posizione di
Amnesty.

Amnesty Italia – Il ddl antisemitismo:
ecco perché è problematico

https://www.amnesty.it/il-ddl-
antisemitismo-ecco-perche-e-
problematico/

Approfondimento divulgativo sulle
criticità politiche e giuridiche.
Amnesty Italia – Libertà di espressione
https://www.amnesty.it/category/liberta-di-espressione/


Raccolta tematica
utile per contesto
generale

Amnesty Italia – Ordine dei Giornalisti e
definizione IHRA

https://www.amnesty.it/antisemitism
o-ordine-dei-giornalisti-stop-alla-
definizione-ihra/

Fonte recente da verificare nel dettaglio
prima del deposito; utile se si vuole
citare il dibattito nel mondo
dell’informazione.

4. Costituzione, CEDU, Carta UE e giurisprudenza
Senato – Costituzione della Repubblica
italiana

https://www.senato.it/istituzione/la-
costituzione

Fonte ufficiale per articoli 3, 17, 18, 21 e
33 Cost.

Senato – Articolo 21 Costituzione https://www.senato.it/istituzione/la-
costituzione/parte-i/titolo-i/articolo-
21

Fonte ufficiale per libertà di
manifestazione del pensiero.

Corte costituzionale – Costituzione della
Repubblica italiana PDF

https://www.cortecostituzionale.it/do
cumenti/download/pdf/Costituzione_
della_Repubblica_italiana.pdf

Versione PDF autorevole e facilmente
allegabile.

CEDU – testo italiano ufficiale Corte
EDU

https://www.echr.coe.int/documents/
d/echr/convention_ita

Fonte per articoli 7, 10 e 11 CEDU.

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea – testo italiano PDF

https://www.europarl.europa.eu/cha
rter/pdf/text_it.pdf

Fonte per articoli 11, 12 e 21 della
Carta.
Corte EDU – Handyside c. Regno Unito https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57499

Sentenza classica sulla libertà di
espressione e sulle idee che urtano,
offendono o disturbano.

5. Libertà accademica
Fonte URL Uso consigliato nell’ODG
Consiglio d’Europa – Raccomandazione
CM/Rec(2012)7

https://search.coe.int/cm/Pages/res
ult_details.aspx?ObjectId=0900001
6805ca6f8

Fonte istituzionale su libertà
accademica e autonomia delle
istituzioni di istruzione superiore.

Scholars at Risk – Academic Freedom
Policymaking at the Council of Europe

https://sareurope.eu/sar-
resources/council-of-europe/

Fonte di contesto sulle politiche
europee per la libertà accademica.

Dossier fonti ODG – DDL contrasto all’antisemitismo / IHRA – aggiornato al 6 luglio 2026

Università di Trento – Libertà
accademica, diritti umani e cittadinanza

https://cjm.unitn.it/sites/cjm.unitn.it/fi
les/download/220/0309_24_Liberta
_accademica_A4_web.pdf

Altro materiale utile per formazione e
approfondimento.

SISP – Academic Freedom https://www.sisp.it/academic-freedom

Riferimento di contesto per il mondo
accademico italiano.

6. Sanità, Gaza e diritto di informazione umanitaria

Emergency – Progetto assistenza
sanitaria a Gaza
Gaza: assistenza sanitaria di base alla popolazione della Striscia

Fonte umanitaria italiana autorevole su
attività sanitarie a Gaza.

Medici Senza Frontiere – Gaza,
ospedali al collasso: testimonianze
operatori

https://www.medicisenzafrontiere.it/
news-e-storie/news/gaza-ospedali-
al-collasso-le-testimonianze-degli-
operatori/

Fonte utile per documentare crisi
sanitaria e testimonianze.

MEDU / Reti Solidali – Curare non è un
crimine

https://www.retisolidali.it/curare-
non-e-un-crimine-medu-chiede-la-
liberazione-dei-medici-di-gaza-
detenuti-da-israele/

Fonte su campagne per liberazione di
operatori sanitari detenuti.

Paese Italia Press –
Rete sanitaria italiana per Gaza

https://www.paeseitaliapress.it/ester
i/2024/11/12/paola-manduca-
medico-rete-sanitaria-italiana-per-
gaza-appello-ai-sanitari-di-tutto-il-
mondo/

Fonte di contesto sulla rete sanitaria
italiana per Gaza.

Il Fatto Quotidiano – Appello per
liberazione Abu Safiya e medici di Gaza

https://www.ilfattoquotidiano.it/2025/
11/15/medici-gaza-abu-safiya-
detenuti-appello-liberazione-
notizie/8192303/

Fonte giornalistica da usare solo se si
vuole richiamare una campagna
specifica; meglio accompagnarla con
fonti umanitarie o legali.

7. Fonti da privilegiare nel testo finale dell’ODG

• Fonti primarie: Camera A.C. 2830, Senato S.1004, Costituzione, CEDU, Carta UE.
• Fonti autorevoli di supporto: IHRA ufficiale, Amnesty International Italia, Corte EDU, Consiglio d’Europa.
• Fonti da usare come dossier, non come asse portante: BDS Italia, Mosaico, articoli giornalistici e campagne
specifiche.
• Per ridurre il rischio di contestazione, evitare nel corpo dell’ODG affermazioni non presenti nel testo A.C. 2830,
come riferimenti letterali ad “antisionismo” se non accompagnati dalla spiegazione che il rischio deriva dagli
indicatori IHRA e dalla prassi applicativa.
• Mantenere sempre la formula: contrasto netto all’antisemitismo; distinzione rigorosa tra odio antiebraico e critica
politica a Stati, governi, ideologie o sistemi giuridici.